top of page

Strumenti da salve

Aggiornamento: 24 mar 2022

Rientrano tra gli strumenti liberi le c.d. "armi da salve", classificati dalla legge tra gli "strumenti riproducenti armi". Essi devono essere costruiti con materiali che non ne consentano la trasformazione in armi vere e, al momento della fabbricazione e dell'immissione in commercio, devono avere la canna occlusa da un inserto metallico e devono essere contraddistinti dal c.d. "tappo rosso". L'acquirente privato che la detiene può invece liberamente rimuovere il tappo rosso, posto che la sanzionabilità riguarda solo produttori e commercianti [1].


Le riproduzioni di armi corte si dividono in due tipologie: le c.d. "top firing" e le c.d. "front firing", analoghe nella costruzione ma distinte dalla direzione in cui i gas di sparo vengono espulsi dallo strumento. Si ritiene comunemente che solo gli strumenti "top firing", che proiettano i gas verso l'alto (o lateralmente, nel caso delle rivoltelle), siano consentiti in Italia, mentre sarebbero al contrario vietati, o meglio considerati armi comuni da sparo, gli strumenti "front firing", che proiettano i gas in avanti attraverso la volata. Ciò è solo parzialmente vero: se la liceità degli strumenti "top firing" è pacifica, gli strumenti "front firing" sono considerati armi comuni da sparo (lanciarazzi) solo quando possiedono sulla volata un tromboncino per il lancio di piccoli artifici accesi e propulsi dai gas di sparo o quando, più comunemente, presentano una filettatura finalizzata al montaggio di un tromboncino mobile, mentre sono senz'altro strumenti di libera vendita quelli che non possono in alcun modo lanciare artifici, a condizione che la canna sia almeno parzialmente otturata [2]. Si tratta comunque di oggetti nettamente distinti dalle armi per uso scenico, le quali sono ricavate da armi comuni da sparo o da guerra e sono quasi sempre facilmente riconvertibili in armi vere e sono quindi soggette ad un regime particolarmente stringente.


Le munizioni per detti strumenti sono esplodenti di cat. V/E, di libera vendita e detenibili in quantità illimitata [3].


Il porto senza giustificato motivo degli strumenti da salve è vietato [4]. Trattandosi di strumenti da segnalazione acustica il giustificato motivo può ravvisarsi nel porto in campagna o in montagna o al mare, ovvero quando possano essere usate per l'allontanamento di animali selvatici pericolosi (non a caso sono comunemente chiamate anche "scacciacani"). Nel caso di porto durante la commissione di un reato che risulti aggravato dal porto di armi, vengono equiparati alle armi vere e proprie se sono sprovvisiti del prescritto tappo rosso [1] o se comunque per le condizioni ambientali (principalmente l'illuminazione) il tappo rosso non risulti visibile all'eventuale vittima [5].


Gli strumenti da salve devono essere sottoposti a prova forzata dal BNP, o da analogo ente estero riconosciuto, e vi sono assimilati le repliche moderne di cannoncini ad avancarica ed i mortaretti.


Dal 1 febbraio 2022 è vietata l'immissione in commercio di strumenti "front firing" [6], fatta salva la liceità di quelli già prodotti, importati o detenuti in precedenza.




[1] artt. 5 e 5-bis L. 18 aprile 1975, n. 110


[2] si desume chiaramente da una più attenta lettura dell'art. 5 L. 110/75 ed in particolare dalle differenti disposizioni tra gli strumenti da salve e gli "strumenti softair"


[3] art. 55 TULPS e artt. 82 e 97 Reg. TULPS


[4] art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110


[5] giurisprudenza consolidata e costante della S.C.


[6] limitazione introdotta dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, in recepimento della direttiva UE 2019/69

 
 
 

Σχόλια


Ó G.M. 2021-2024

bottom of page