top of page

Strumenti per il "paintball"

Aggiornamento: 24 mar 2022

I marcatori per il gioco del "paintball" sono stati di fatto inizialmente assimilati agli strumenti ad aria o gas compressi di libera vendita, pur rimanendo il problema che il regolamento ministeriale vieta l'utilizzo di proiettili che trasportano sostanze [1]... il che significava di fatto vietare l'utilizzo delle paintballs! Dal 2013 sono diventati di libera vendita ed utilizzo, suddivisi in due categorie: quelli per uso dilettantistico (eroganti energia inferiore a 7,5J) e quelli per uso agonistico (energia tra 7,5 e 12,7J) [2]. Per tutti i tipi è stato stabilito che il calibro dovesse essere compreso tra 12,7mm (.50) e 17,27mm (.68), il che ne ha escluso quelli di minor calibro, come i diffusi RAM ("Real Action Markers") che riproducono armi vere e sono quasi tutti prodotti in cal. .43 (circa 11mm) e che di conseguenza vengono immessi sul mercato come strumenti ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva (teoricamente però soggetti all'illegittima limitazione sulle munizioni impiegabili [1]).


Le munizioni impiegate, le c.d. "paintballs", non possono contenere sostanze pericolose per la salute o inquinanti [2].


L'utilizzo dei marcatori di tipo dilettantistico è libero in tutti i luoghi privati, mentre quelli riservati agli agonisti possono essere utilizzati solo nei campi attrezzati. Trattandosi di strumenti atti a offendere, il porto ne è vietato ma ne è consentito liberamente il trasporto. L'acquisto e la detenzione sono riservati ai maggiorenni e non richiedono formalità o denunce, la cessione tra privati è libera. Devono però essere sottoposti alla verifica del BNP al fine di certificare l'energia erogata.


Il regolamento ministeriale per l'utilizzo dei marcatori liberalizzati ha imposto una serie di adempimenti, limitazioni ed obblighi contrastanti con la legge e talvolta più stringenti di quelli riguardanti le armi comuni da sparo, tra cui:

  • devono essere sempre accompagnati da una "attestazione di conformità" rilasciata dal BNP (perché una marcatura poteva risultare troppo semplice....);

  • devono essere custoditi "scarichi, inseriti nella propria custodia in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento, unitamente all'attestazione di conformità" (modalità non previste neanche per le armi comuni da sparo!);

  • devono essere trasportati scarichi ed in custodia;

  • possono essere utilizzati solo in strutture autorizzate a norma dell'art. 68 TULPS (che regola le manifestazioni aperte al pubblico e non c'entra nulla con armi e strumenti sportivi) [3].

Anche le disposizioni sulle strutture in cui possono essere autorizzate (che non sono poligoni e pertanto non sono di competenza del Ministero dell'Interno ma del CONI) sono prive di logica ed evidentemente redatte da funzionari con competenze insufficienti.


I marcatori che erogano energia superiore a 12,7J sono a tutti gli effetti armi comuni da sparo.




[1] D.M. 9 agosto 2001, n. 362


[2] art. 2, commi 3 e 4, L. 18 aprile 1975, n. 110


[3] disposizione abrogata, relativamente a tutte le attività non aperte al pubblico, dal TAR Lazio con sentenza n. 554/2021

 
 
 

ความคิดเห็น


Ó G.M. 2021-2024

bottom of page