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Strumenti ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva

Aggiornamento: 24 mar 2022

Nel 1999 gli strumenti ad aria o gas compressi che erogano un'energia fino a 7,5J sono stati liberalizzati, analogamente alle repliche di armi ad avancarica. La legge in realtà li ha liberalizzati senza distinzione [1], ma il Ministero dell'Interno nell'emanare il regolamento, in realtà previsto per il solo utilizzo, ha imposto che gli strumenti detenuti prima dell'entrata in vigore della legge si possano considerare liberi solo dopo la verifica del BNP [2], il quale ne deve accertare il rispetto del limite all'energia erogabile. Come già accennato, gran parte del regolamento ministeriale è senza dubbio illegittimo in quanto emanato oltre i limiti della delega contenuta nella legge, ma fino ad oggi non risulta che sia stato mai impugnato, sebbene risultino numerose sentenze penali ed amministrative che, nei fatti, ne hanno giustamente ignorato alcune previsioni. Purtroppo la legge definisce tali manufatti in alcuni punti come "armi" ed in altri come "strumenti", motivo per cui, sebbene sia chiarissima la volontà del legislatore di liberalizzarli quasi totalmente, il Ministero ha potuto imporre l'interpretazione secondo cui si tratterebbe di armi proprie soggette ad una particolare disciplina semplificata, alla stregua delle armi ad avancarica liberalizzate.


Il regolamento ha di conseguenza imposto che tali strumenti possano essere fabbricati o importati/trasferiti con le stesse modalità delle armi comuni da sparo, ne ha vietata la vendita per corrispondenza (che all'epoca non era vietata neanche per le armi comuni da sparo!) ed ha stabilito che non possano avere funzionamento automatico né che possano lanciare proiettili in grado di trasportare sostanze, di fatto escludendo da tale categoria di manufatti gli strumenti per il giuoco del "paintball", comunque in un secondo momento liberalizzati anch'essi. E' stato inoltre disposto che debbano avere gli stessi segni distintivi previsti per le armi comuni, ad eccezione del numero di catalogo, e che ne sia vietato il porto (sebbene la legge dica espressamente che il porto non è soggetto ad autorizzazione!). Per quanto riguarda la cessione tra privati, ha imposto la compilazione di una scrittura privata, che però deve solo essere conservata dal cedente e dal cessionario senza obbligo di consegna o comunicazione all'Autorità di PS.


Il Ministero dell'Interno pubblica periodicamente in G.U. l'elenco dei modelli di strumenti per cui il BNP abbia verificato il rispetto dei limiti energetici ed attribuisce un numero di conformità che deve essere apposto su ogni esemplare immesso in commercio. Non sono formalmente riconosciute le verifiche di conformità operate da enti stranieri, né le punzonature straniere che attestano il rispetto dei medesimi limiti energetici.

Gli strumenti liberalizzati possono essere acquistati senza autorizzazione o licenza da soggetti maggiorenni che esibiscano un documento di identità valido, anche in caso di cessione tra privati, e possono essere detenuti senza denuncia; il trasporto è libero. La possibilità di vendita è limitata alle sole armerie, con obbligo di annotazione sul registro delle operazioni giornaliere. Possono essere utilizzati in tutti i luoghi privati, anche nell'abitato e all'aperto (ad esempio in un giardino privato), purché non fuoriescano proiettili o comunque non arrivino in luoghi pubblici. E' vietata la cessione a soggetti minorenni, ma è consentito che questi ne facciano utilizzo sotto il controllo continuo di un maggiorenne; è prevista ovviamente una deroga per il TSN (non applicabile nei poligoni e campi di tiro privati).


Nel caso di fuoriuscita di proiettili non si applica l'art. 703 CP (accensioni ed esplosioni pericolose) in quanto non si tratta di armi da fuoco, ma l'art. 674 (getto pericoloso di cose). Il porto il luogo pubblico si ritiene punibile ai sensi dell'art. 4 L. 110/75 (porto di armi e strumenti atti a offendere). A rigor di logica, non dovendo trattarsi di armi, la modifica che comporta il superamento del limite di 7,5J (ad esempio mediante la sostituzione della molla o della valvola) costituirebbe una vera e propria fabbricazione illegale di arma, venendosi a creare un'arma da ciò che prima arma non era, ma nella maggior parte dei casi viene considerata un'alterazione di arma.




[1] art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla L. 21 dicembre 1999, n. 526


[2] la L. 526/99 ha delegato il Ministero dell'Interno limitatamente alla regolamentazione della verifica di conformità, dell'immatricolazione, dell'acquisto, della cessione e del comodato dei soli strumenti ad aria o gas compressi; il D.M. 362/2001 ha esteso la regolamentazione a numerosi altri ambiti, spesso contraddicendo la Legge, ed allargandone l'applicazione anche alle repliche ad avancarica

 
 
 

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