Serbatoi e caricatori
- Giulio Magnani
- 17 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 19 apr 2022
I serbatoi ed i caricatori per armi comuni da sparo non sono parti di arma [1] e sono distinti tra quelli completamente liberi e quelli soggetti a denuncia.
Sono soggetti a denuncia quelli per armi corte con capienza superiore a 20 cartucce e quelli per armi lunghe con capienza superiore a 10 cartucce [2]; sono di conseguenza liberi quelli di capienza non superiore ai limiti anzi riportati. I primi inoltre, salvo che siano detenuti legalmente da prima del 13 giugno 2017, possono essere acquistati e detenuti solo dai c.d. "tiratori sportivi" o dai titolari di licenza di collezione per armi di cat. A6, A7 ed A8 [3].
Non essendo parti di arma ed in assenza di specifiche disposizioni, per l'acquisto di caricatori di ogni capienza e tipologia non è comunque richiesta licenza di porto d'armi o altra autorizzazione, fatti salvi i requisiti già detti per i caricatori soggetti a denuncia.
Il BNP in passato ha arbitrariamente stabilito che i caricatori per armi comuni da sparo non potessero contenere più di 29 cartucce, sebbene non si possa ritenere che avesse in alcun modo la competenza per stabilire tale limite. In realtà né la legislazione nazionale né quella europea pongono limiti alla capienza dei caricatori. Attualmente si attiene ai limiti imposti dai regolamenti delle federazioni sportive, avendo quindi classificato armi con caricatori di capienza anche superiore ai 30 colpi.
L'introduzione sul territorio dello Stato di caricatori soggetti a denuncia non è consentita se non per i caricatori per armi classificate sportive ed è richiesta la licenza del questore [4]. Tale disposizione si applica tanto alle importazioni quanto ai trasferimenti da paesi comunitari.
Ai fini dell'individuazione della tipologia e della capienza (e quindi sulla detenibilità e sull'obbligo di denuncia), non è chiaro come debbano essere considerati i caricatori utilizzabili sia su armi corte che su armi lunghe o che possono contenere munizioni di calibro differente e quindi variare di capacità in base alle cartucce inserite. Tipico esempio sono i comunissimi caricatori per piattaforma AR, che possono essere utilizzati sia su armi lunghe che su armi corte e che possono contenere una gran varietà di calibri come ad esempio il .223 Remington o il .50 Beowulf (passando per tutta una serie di calibri intermedi). Un medesimo caricatore può contenere quindi 20 (o 30) cartucce cal. .223 Remington ma solo 7 (o 10) cartucce cal. .50 Beowulf. Il problema non è di poco conto in caso di accertamento o di contestazione, in ogni caso a parere di chi scrive non si potrà non tener conto della situazione più favorevole per il cittadino.
Il montaggio di un caricatore soggetto a denuncia in un'arma semiautomatica a percussione centrale la trasforma in arma di cat. A7 [5], quindi soggetta a restrizioni ulteriori rispetto alle altre armi comuni da sparo.
La detenzione di caricatori soggetti a denuncia che non siano stati denunciati è punita con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino ad euro 371 (art. 697 CP). Non è chiaro come (e se) sia sanzionata la detenzione di caricatori soggetti a denuncia che siano stati acquistati e denunciati dopo il 13 giugno 2017 ma il cui detentore non sia né un "tiratore sportivo" né titolare della specifica licenza di collezione. Analogamente non è chiaro come (e se) siano sanzionati la cessione e l'acquisto di caricatori soggetti a denuncia a soggetti a cui non ne siano consentiti l'acquisto e la detenzione.
[1] il concetto di parte di arma è stato più precisamente individuato nella nuova formulazione dell'art. 1-bis D.Lgs 527/92, come modificato dal D.Lgs 104/2018 in recepimento della direttiva UE 2017/853
[2] art. 38 TULPS
[5] la definizione delle armi di cat. A7, di cui all'All. I alla direttiva 91/477/CEE come modificata dalla direttiva UE 2017/853, specifica che le armi rientrano in detta categoria solo se il caricatore vi è inserito
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