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Segni distintivi, prova forzata ed armi clandestine

Aggiornamento: 24 mar 2022

Le armi comuni da sparo devono recare impressi su di una parte il nome o il marchio del produttore, l'anno e il paese di fabbricazione e il numero di matricola. Il calibro deve essere impresso almeno sulla canna [1]. Generalmente, per motivi logici, la parte su cui i segni vengono apposti è il fusto (o il castello, la bascula). Le armi prodotte o importate tra il 1979 e il 2011 portano impresso anche il numero di iscrizione al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, oggi non più obbligatorio. Il numero di matricola è obbligatorio, inoltre, sulle canne di ricambio immesse sul mercato singolarmente.


A cura del Banco di Prova, sulle armi importate o trasferite devono essere impressi la sigla della Repubblica Italiana e l'anno di introduzione nel territorio dello Stato, salvo che tali dati siano già stati impressi da un altro stato membro dell'Unione Europea all'atto dell'importazione.


La direttiva armi prevede che anche tutte le singole parti di arma immesse in commercio debbano avere i medesimi segni impressi [2], ma la disposizione non è stata recepita e pertanto, in riferimento alle singole parti, rimane il solo obbligo di matricola sulle canne.


Tutte le armi comuni da sparo devono essere sottoposte alla prova forzata da un ente certificatore, che ne garantisce la sicurezza nell'uso con munizioni omologate. In Italia l'unico ente è il Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia (BNP), ma sono riconosciute le verifiche (e quindi le punzonature) eseguite da tutti i banchi di prova dei paesi CIP.


La mancanza dei segni obbligatori, sia perché asportati che perché mai impressi, comporta la clandestinità dell'arma o della canna. Allo stesso modo sono clandestine le armi fabbricate o introdotte nel territorio dello Stato successivamente al 5 novembre 2013 e che non siano state classificate dal BNP (si rimanda alla pagina sulla classificazione). Per le armi clandestine sono previste specifiche sanzioni [3].


E' bene specificare che il punzone della prova forzata non rientra tra i segni distintivi obbligatori e che ogni arma comune da sparo è tenuta ad avere impressi i segni effettivamente obbligatori al momento della sua fabbricazione o introduzione nel territorio dello Stato (ad esempio le armi prodotte o importate anteriormente al 1920 non sono soggette all'obbligo di immatricolazione).


[1] art. 11 L. 18 aprile 1975, n. 110


[2] direttiva UE 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE


[3] art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110

 
 
 

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