Ricarica delle munizioni
- Giulio Magnani
- 16 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 22 mar 2022
La ricarica e il caricamento domestico di munizioni non sono mai stati regolati dalla legge italiana, essendo quindi attività lecite ed anzi legittimate pienamente proprio dalla possibilità per i titolari di porto d'armi di acquistare e detenere polveri di lancio che non avrebbero alcun altro scopo. Il Ministero dell'Interno ne ha da tempo preso atto confermandone la liceità [1].
Si è posto spesso il problema se sia consentito esclusivamente ricaricare munizioni già acquistate e sparate o se sia anche consentito caricare munizioni mai possedute prima partendo dalle singole componenti. Non vi è riscontro nella normativa a supporto della seconda interpretazione e difatti ogni volta che le leggi di PS hanno regolato la fabbricazione di munizioni il riferimento è sempre stato al caricamento industriale o comunque per fini commerciali. In ogni caso, qualora le munizioni caricate non siano già denunziate o non vengano sparate nell'immediatezza, è necessario denunziarne la detenzione entro 72 ore dal caricamento [2].
Molto dibattute sono le possibilità di ricaricare munizioni per conto di terzi o di cedere a terzi le munizioni ricaricate. E' ovviamente raccomandabile, per evidenti motivi di sicurezza, non utilizzare mai munizioni ricaricate da terze persone. E' opinione diffusa che ciò sarebbe inoltre illegale in quanto si configurerebbe un'attività illecita di fabbricazione di munizioni e che tali munizioni non risulterebbero assoggettate ai controlli di sicurezza a norma CIP, tuttavia bisogna notare che in realtà non esiste alcun divieto a riguardo e che, come ricordato dalla circolare specifica [1], la normativa che regola la produzione di munizioni è rivolta esclusivamente agli operatori professionali e non anche ai privati, che sono quindi liberi di cedere le munizioni dal loro caricate o ricaricate al pari di qualsiasi altra arma o materiale esplodente. Analogamente alle attività di cessione delle armi, però, l'eccessiva frequenza o serialità nella cessione a terzi può configurare un'attività assimilabile a quella "professionale" e pertanto soggetta ad autorizzazione di PS ed a tutte le normative inerenti la sicurezza [3].
[2] art. 38 TULPS
[3] in particolare quelle di cui all'All. B al Reg. TULPS ed alla L. 509/93
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