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Le armi B9 e le .22 stanno tornando da caccia?

Ha fatto scalpore la proposta di legge del Sen. Amidei (FdI) che, modificando la L. 157/92, andrebbe a modificare l'età minima per la pratica dell'attività venatoria portandola a 16 anni (col consenso dei genitori). Sfugge però alle personalità scandalizzate che si tratterebbe in realtà non di una novità ma della riproposizione del vecchio limite che ancora troviamo nelle leggi di Pubblica Sicurezza e che in ogni caso è previsto un periodo di accompagnamento da parte di persona titolare di licenza da almeno tre anni.





Quello che però interessa più in generale agli appassionati di armi sono le modifiche all'art. 13 della legge, che stabilisce i mezzi consentiti. La nuova formulazione risulterebbe:


1. L’attività venatoria è consentita con l’uso: a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12; b) del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore omologato o catalogato; c) del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6; d) dell’arco; e) del falco

E' di tutta evidenza che risulta estremamente più chiaro rispetto alla formulazione vigente ma soprattutto:


  • viene eliminato il limite di 40mm del bossolo a vuoto, che tante incomprensioni ed ambiguità ha creato in passato;

  • viene eliminato il divieto di utilizzo di armi a percussione anulare, decisamente inspiegabile;

  • viene eliminato il divieto di armi della cat. A e della cat. B9 (mediante la soppressione del successivo comma 2-bis).


Le conseguenze positive in questo auspicabile scenario sarebbero quindi numerose:


  • le armi lunghe in calibro .22 lr e simili tornerebbero da caccia (come fino al 1977 erano), coi conseguenti benefici anche in termini di facoltà detentive;

  • le armi di cat. A6, A7 ed A8 tornerebbero da caccia (come erano fino al 2015), con gli stessi benefici di cui sopra;

  • le munizioni cal. .22 lr e simili tornerebbero da caccia, potendo quindi nuovamente essere tenute in deposito nel limite di 1.500 anziché nel limite di 200 come consuetudinariamente (ed impropriamente) accettato.

A parte qualche piccolo aggiustamento che si potrebbe suggerire, non resta quindi che augurarsi che la proposta venga approvata senza particolari stravolgimenti.

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