Munizioni da guerra e vietate
- Giulio Magnani
- 16 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 21 mar 2022
Vengono definite munizioni da guerra quelle genericamente destinate al caricamento delle armi da guerra [1], senza pur tuttavia darne una definizione tecnica. Per quel che riguarda le armi comuni da sparo sono elencate invece le munizioni di tipo vietato: perforanti, incendiarie, esplosive, traccianti e ad espansione [2]. Se non vi sono dubbi sul fatto che le prime tre tipologie elencate siano da guerra, ciò assolutamente non si può dire per le munizioni ad espansione in quanto esse non possono essere da guerra in virtù di trattati e convenzioni internazionali [3] che ne vietano in assoluto l'utilizzo bellico. Ambigua anche la qualificazione delle munizioni traccianti, poiché la direttiva 91/477 non le include nelle munizioni vietate [4].
L'art. 1 L. 110/75 non distingue tra munizione da guerra e sue parti, motivo per cui una singola componente di munizione da guerra viene equiparata alla munizione intera. Per la giurisprudenza sono munizioni da guerra perfino le maglie per comporre i nastri disintegrabili per mitragliatrici.
La direttiva stessa, sulla cui base sono state vietate le munizioni ad espansione, prevederebbe in realtà delle deroghe per i cacciatori ed i tiratori sportivi, di fatto vietando il possesso e l'uso di munizionamento ad espansione solo per fini difensivi. Tali deroghe però non sono mai state recepite nel nostro ordinamento, di talché le munizioni ad espansione risultano vietate senza distinzioni. Ciò nonostante queste si trovano in commercio e sono molto utilizzate dai tiratori e cacciatori italiani, ma si segnala che l'unica legittimazione proviene da una circolare ministeriale [5] e pertanto i possessori e gli utilizzatori di tale tipo di munizionamento non possono ritenersi pienamente legittimati ed al sicuro da contestazioni.
Si considerano da guerra, in forza della loro destinazione originaria, anche le munizioni a pallottola ordinaria prodotte per le Forze Armate, italiane o estere, e contraddistinte dal simbolo NATO sul fondello. Di queste però bisogna segnalare che alcuni lotti di produzione estera sono stati immessi sul mercato (anche italiano) previa prova CIP e sono riconoscibili dalle marcature apposte sul corpo del bossolo mediante serigrafia. Tali munizioni non possono però ritenersi completamente regolari, posto che non è rispettato l'obbligo di apposizione del marchio del produttore sul fondello (che viene generalmente tornito per asportare i marchi NATO) [6].
Le munizioni cal. 9mm Luger (9x19, 9mm Parabellum) sono espressamente considerate da guerra qualora marcate NATO [7]. Tale recente novità, estremamente circostanziata, mette in crisi l'interpretazione pregressa secondo cui sarebbero da guerra tutte le munizioni marcate NATO indifferentemente dal caricamento.
Nonostante vi sia una circolare ministeriale [8] che specifichi come i bossoli di munizioni da guerra per armi portatili non siano parti di munizioni da guerra in quanto non più destinabili al caricamento di armi da guerra, la giurisprudenza della S.C. ha sempre considerato i bossoli sparati come munizioni da guerra a tutti gli effetti, perfino quando deformati e definitivamente inservibili (!), sebbene bisogna evidenziare un recentissimo pronunciamento che lascerebbe sperare in un'inversione di tendenza [9]. Analogamente ai bossoli di munizioni per armi portatili si potrebbero considerare quelli per artiglieria, anzi a maggior ragione inutilizzabili poiché non risulta che alcun privato sia in grado di ricaricare ed utilizzare bossoli di cannone, ma anche in questo caso la giurisprudenza costante li considera munizioni da guerra.
Per quello che riguarda gli ordigni d'artiglieria (granate da obice/cannone, granate da mortaio et cetera), e per estensione gli altri ordigni ad uso bellico (bombe a mano, mine antiuomo o anticarro), il Reg. TULPS ne vieta la detenzione se carichi [10], di tal modo apparentemente legittimandone la detenzione quando scarichi o esplosi o disattivati. Anche in questo caso però la S.C. ha quasi sempre considerato munizione da guerra i gusci vuoti di bombe d'artiglieria e simili.
Sono vietate inoltre le munizioni per i marcatori per il "paintball" contenenti sostanze o miscele pericolose [11].
[3] Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899, art. 23 e Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907, art. 23
[4] All. I alla direttiva 91/477/CEE
[5] Circ. Min. Int. 559/C.11764.10171(L) del 17 giugno 1992
[7] art. 1, c. 3, L. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238
[8] Circ. Min. Int. 559/C-50,133-E-99 del 22 marzo 1999
[9] Cass. I penale 11197/2020
[10] art. 58 Reg TULPS
[11] art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110
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