Importazione, esportazione e trasferimento di armi (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 4 dic 2024
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Per introdurre nel territorio dello Stato, così come per farvi uscire, armi (diverse da quelle da guerra e "tipo guerra") è necessario ottenere preventivamente la licenza del questore.
Non è consentita l'introduzione nel territorio dello Stato di armi delle quali sia vietato il porto in assoluto, se non ai collezionisti di armi antiche o per comprovati motivi di studio.
La movimentazione di armi nel territorio doganale europeo tecnicamente non configura importazione o esportazione ma trasferimento, motivo per cui nel caso di trasferimento di armi da fuoco da/verso un paese membro UE si applica una procedura semplificata definita "accordo preventivo al trasferimento di armi da fuoco" (sebbene di seguito si farà sempre riferimento genericamente ad importazione ed esportazione).
La procedura di accordo accordo preventivo è utilizzata anche per le movimentazione di armi da fuoco da/verso l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera ed il Liechtenstein, mentre, al contrario, non può essere utilizzata per le movimentazioni da/verso gli stati compresi nel territorio doganale ma non membri UE quali il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino.
In ogni caso l'accordo preventivo al trasferimento può essere rilasciato esclusivamente per le armi da fuoco.
In linea generale l'istanza per ottenere la licenza deve indicare necessariamente i dati dell'esportatore e dell'importatore (che possono anche essere lo stesso soggetto) e quelli delle armi che si intendono importare o esportare. Nel caso di importazione non è necessario specificare i numeri di matricola, che spesso non sono neanche noti a chi deve importare un'arma e che potranno poi essere specificati al momento della successive formalità.
Qualora si debbano importare armi sprovviste di marcatura CIP o di altri segni distintivi obbligatori sarà necessario presentarle al BNP di Gardone Val Trompia per l'esecuzione della prova forzata o per la regolarizzazione delle marcature.
Il divieto di acquisto di armi comuni da sparo per corrispondenza (con "contratto a distanza") non si applica alle importazioni ed ai trasferimenti, di conseguenza non è necessaria l'intermediazione di un'armeria e le armi possono essere spedite direttamente all'acquirente.
L'importazione di armi comuni da sparo è consentita solo a condizione che lo specifico modello sia stato preventivamente classificato dal BNP [approfondimento], motivo per cui in assenza di classificazione l'importatore dovrà applicarsi per ottenerla. La legge non distingue tra importatore professionale ed importatore privato, motivo per cui chiunque può richiedere la classificazione di armi o varianti (e l'eventuale riconoscimento della qualificazione di arma sportiva).
Le licenze di importazione e di esportazione durano per legge tre anni, sebbene la maggior parte delle questure imponga (del tutto illegittimamente) durate molto più brevi, in genere tra i 90 ed i 180 giorni.
La licenza è necessaria anche per l'importazione o l'esportazione temporanea di armi. In questo specifico caso sono previste delle notevoli semplificazioni per i tiratori e cacciatori in possesso di "carta europea d'arma da fuoco" che debbano trasferire armi per periodi limitati e per i collezionisti di armi antiche che debbano importare o esportare temporaneamente armi antiche.
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