Eredità di armi, munizioni ed esplodenti (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 2 dic 2024
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Quando in una eredità vi sono delle armi, agli eredi si prospettano quattro alternative: intestarsele personalmente, cederle a terzi, farle disattivare e quindi conservarle come oggetti inerti oppure consegnarle per la rottamazione.
Nel primo caso è necessario che l'erede che le acquisisce sia titolare di un'autorizzazione che abiliti all'acquisto di armi o esplodenti e se non ne è titolare deve attivarsi per ottenerla. Nel mentre l'Ufficio di PS competente può imporre il deposito delle armi presso di sé, ma non è infrequente che consentano che le armi siano tenute temporaneamente da un'armeria o da un privato che abbia i titoli per poter acquistare armi.
Ogni richiesta o imposizione, da parte degli uffici di PS, di "rinunce" o di altri atti relativi alle armi in successione è del tutto illegittima e può comportare per i chiamati all'eredità rischi gravissimi sotto molteplici aspetti (si veda l'approfondimento specifico).
Nel caso in cui l'erede o gli eredi decidano di ricorrere all'inertizzazione, l'operazione deve essere eseguita da un armaiolo con licenza di fabbricazione o riparazione.
Ovviamente le armi e le munizioni, come tutti i beni mobili, possono essere lasciati in successione tramite disposizione testamentaria. In questo caso è possibile determinarne anticipatamente la destinazione ed inoltre è possibile lasciare armi da guerra detenute in forza di licenza di collezione rilasciata prima del 1975, o armi di cat. A8, anche a persone che non sono discendenti, parenti o eredi legittimi del testatore.
Il fatto che le armi siano state regolarmente denunciate in passato non esime gli eredi dal regolarizzarne la detenzione, la quale, in mancanza dell'adempimento degli obblighi di legge, è a tutti gli effetti illegale.
Qualora si abbia notizia del possesso di armi da parte di un parente defunto ma queste non siano state rinvenute non si deve assolutamente farne denuncia (neanche sotto pressione degli Uffici), poiché esse non sono effettivamente detenute e il denunciante non può sapere se siano state in realtà smarrite, distrutte, trasferite, cedute, rubate... Devono essere acquisite e denunciate solo le armi di cui si sia effettivamente entrati in possesso.
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