Denuncia di armi, munizioni ed esplodenti
- Giulio Magnani
- 22 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 21 apr 2022
Le armi, le parti di arma, le munizioni, gli esplodenti ed i caricatori "ad alta capacità" devono essere denunciati entro 72 ore dall'acquisizione della loro materiale disponibilità all'Autorità di PS [1]. La denuncia si presenta in duplice copia all'Ufficio territorialmente competente per il luogo in cui i materiali sono detenuti (Commissariato o Comando Carabinieri), deve specificare le caratteristiche delle armi (tipo, produttore, modello, calibro, numero di matricola) e degli altri materiali [2]. L'Ufficio trattiene ed archivia una delle due copie, rilascia contestualmente l'altra timbrata per ricevuta e la procedura è terminata [3].
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti alla detenzione di armi, qualora il denunziante detenga altre armi deve includere nella denuncia, o allegarvi, un elenco delle altre armi già detenute da cui risulti anche il luogo in cui sono detenute [2]. Detto riepilogo non è richiesto per i materiali diversi dalle armi (parti di arma, munizioni, esplodenti, caricatori), né avrebbe senso dato che non vi sono limiti alla loro detenzione (si veda la pagina specifica).
In alternativa alla presentazione cartacea della denuncia, che talvolta può risultare difficoltosa, è possibile provvedere inoltrando la denuncia tramite posta elettronica certificata (PEC). Originariamente la possibilità di denuncia via PEC era consentita solo alla Questura, ma recentemente questa possibilità è stata estesa anche a tutti gli Uffici locali di PS [4]. Una volta inviata via PEC la denuncia è resa ai sensi di legge e non sono richiesti ulteriori adempimenti (come ad esempio doversi recare in un secondo momento a sottoscriverla di pugno). Ai fini del termine di 72 ore fanno fede la data e l'ora esatti che risultano dalle ricevute di accettazione e consegna. Se la denuncia telematica non è firmata digitalmente, cosa questa che non è richiesta, è consigliabile allegare una scansione della denuncia cartacea redatta e sottoscritta come se la si fosse presentata personalmente all'Ufficio competente. Fa in ogni caso fede anche il solo testo del messaggio PEC.
Nel caso di denuncia di armi acquistate da privati è opportuno allegare una copia della scrittura privata di cessione e, specie se richiesto, anche della denuncia di detenzione del cessionario. Trattandosi di consuetudini e non di obblighi, è legittimo ed anzi consigliabile rifiutarsi di consegnare tali documenti in originale.
La denuncia di detenzione deve essere presentata, con le stesse formalità, anche in caso di trasferimento delle armi in un luogo diverso rispetto a quello dove sono state denunciate [5]. L'omissione della denuncia rende la detenzione illegale.
Attenzione: la giurisprudenza ha limitato il termine di 72 ore solo alla denuncia di detenzione conseguente l'acquisizione delle armi o degli altri materiali denunciati, mentre in caso di trasferimento ritiene che la denuncia debba essere presentata nel minor tempo possibile [6].
La denuncia non è dovuta per le munizioni acquistate (o caricate) e consumate entro il termine delle 72 ore [7]. Lo stesso discorso si applica anche agli altri esplodenti soggetti a denuncia. Non solo non è dovuta, ma anzi la denuncia di detenzione di materiali che non si possiedono o non esistono più è sanzionabile come una falsa dichiarazione resa all'Autorità di PS [8].
Sono esonerati dall'obbligo di denuncia i titolari di licenza di collezione di armi antiche e le persone che sono autorizzate a portare armi senza licenza [1].
Se la denuncia viene presentata in formato cartaceo all'Ufficio di PS, deve essere rilasciata contestualmente una copia timbrata per ricevuta: è un'omissione penalmente perseguibile rifiutarsi di rilasciarla [9] ed espone a rischi gravissimi il cittadino [10]. Per approfondire questa ed altre diffuse irregolarità nella denuncia di armi ed esplodenti si veda l'approfondimento specifico.
[1] art. 38 TULPS
[4] possibilità introdotta dal D.Lgs 104/2018
[5] ultimo comma art. 38 TULPS
[6] interpretazione opinabile, posto che né l'art. 38 TULPS né l'art. 58 Reg. TULPS prescrivono differenti modalità o termini ma si limitano a prescriverne semplicemente la ripresentazione
[9] configura a tutti gli effetti un'omissione di atti d'ufficio di cui all'art. 328 CP
[10] in assenza di ricevuta, il cittadino non può dimostrare di aver correttamente adempiuto il proprio obbligo in caso di problemi interni all'ufficio, non poi così infrequenti
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