Armi "tipo guerra"
- DirittoArmi.it
- 15 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 2 dic 2024
Oltre alle armi da guerra vere e proprie la legge italiana individua una categoria di armi analoghe, le armi "tipo guerra", anch'esse precluse ai civili. Sono "tipo guerra" le armi, diverse da quelle da guerra, che possono tirare a raffica e quelle che possono sparare munizioni da guerra [1]. Fanno eccezione le armi lunghe che possono essere utilizzate per scopi sportivi o venatori, purché ovviamente non automatiche.
Il BNP dal 2012 ha stabilito che sono "tipo guerra" tutte le armi corte camerate nei calibri più comunemente usati in ambito militare (ad es. 5,56x45, 7,62x51, 7,62x39, 5,45x39), rifiutando quindi la classificazione delle armi corte in quei calibri nonostante molti modelli per cui la classificazione era stata richiesta fossero già stati iscritti nel soppresso Catalogo e ve ne fossero già molte migliaia detenute legalmente, motivo per cui da quel periodo non sono state più rilasciate licenze per la loro importazione. In almeno due ricorsi al TAR contro il rifiuto di classificazione è stata riconosciuta la ragione del BNP [2], ciò senza minimamente interrogarsi su come determinate armi da sempre considerate comuni ed iscritte nel soppresso Catalogo potessero essere invece considerate vietate da un giorno all'altro senza che fossero intervenute modifiche nelle norme che definiscono le armi comuni da sparo o le armi da guerra. Rimane inoltre da capire come debbano essere trattate le armi di quel tipo già legittimamente acquistate e detenute, delle quali comunque è molto improbabile che possa contestarsi la liceità agli attuali detentori. Solo recentemente il BNP ha espunto dalla lista dei calibri considerati "militari" il 5,7x28, procedendo alla classificazione di alcune armi corte in detto calibro e confermando la vacuità di tale posizione (che rimane inalterata per i calibri sopra elencati).
Ulteriore ambiguità sulle armi "tipo guerra" è determinata invece dal fatto che, in concreto, possono essere realizzati caricamenti da guerra in ogni calibro utilizzato dalle armi comuni da sparo di modo che in concreto ogni arma comune può effettivamente sparare munizionamento da guerra. Sulla base di questa ambiguità il BNP fino al settembre 2024 ha sempre rifiutato la classificazione delle armi in cal. 12,7x99, anche di quelle a ripetizione o a colpo singolo, a nulla valendo che perfino l'elenco dei materiali d'armamento le consentisse [3].
Recependo (eccessivamente) la direttiva armi [4], sono state inserite tra le armi "tipo guerra" anche quelle da fuoco c.d. "camuffate", o vero quelle che hanno l'aspetto esteriore di un altro oggetto (ad es. penne-pistola, telefono-pistola...). Non si capisce se le armi camuffate antiche, di cui alcune possono ritenersi di elevato interesse storico-culturale, siano egualmente vietate. A rigor di logica non dovrebbero, poiché le armi antiche non possono mai essere neanche da guerra [5] e poiché la direttiva europea non si applica alle armi antiche ed alle armi ad avancarica [6], ma è consigliabile essere molto cauti.
[1] art. 1, c. 2, L. 18 aprile 1975, n. 110
[2] ESTREMI SENTENZE E COLLEGAMENTI
[3] Decreto del Ministero della Difesa del 29 settembre 2021, recante l’approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185
[4] D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104, che recepisce la direttiva UE 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE
[5] Decreto del Ministero dell'Interno del 14 aprile 1982
[6] All. I direttiva 91/477/CEE come modificata dalla direttiva UE 2017/853
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