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Armi: definizione e suddivisione

Aggiornamento: 2 dic 2024

Per l'ordinamento italiano sono armi, propriamente dette, quelle destinate prioritariamente all'offesa della persona [1]; non sono assolutamente armi, quindi, gli strumenti con finalità differenti e che possono occasionalmente avere un uso "offensivo". Tali strumenti, allorquando utilizzati per la commissione di delitti, sono conseguentemente definiti "armi improprie", ma ad ogni modo non sono in alcun modo soggetti al controllo previsto per le armi proprie.


Si fornisce di seguito una illustrazione semplificata della suddivisione generale delle armi proprie, di cui si potrà trovare maggiore spiegazione circa le caratteristiche e la disciplina particolari cliccando sugli specifici collegamenti.




Come evidente non si ritiene utile approfondire altre tipologie di armi da guerra o materiali d'armamento.



[1] artt. 585 e 704 c.p. e art. 30 TULPS


[2] sono escluse dalle armi comuni da sparo e godono di un regime autonomo, ma, per causa dell'ambiguità delle norme in merito, la giurisprudenza le ha ricollocate in ogni caso tra le armi proprie

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