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Armi comuni da sparo

Le armi da sparo il cui possesso ed uso sono consentiti ai privati cittadini sono definite dalla legge come "comuni" [1]. Esse non ricomprendono solo armi da fuoco propriamente dette, ma anche armi ad aria o gas compressi ed i marcatori per il "paintball" che per via dell'energia erogata sono considerati pericolosi per la persona; i limiti sono stabiliti rispettivamente in 7,5 e 12,7 Joule [2]. Per quanto riguarda la disciplina degli strumenti di potenza inferiore si rimanda alle pagine specifiche.


Sono inoltre armi comuni da sparo le repliche di armi antiche, ad eccezione delle repliche di armi ad avancarica monocolpo che sono libere ma assoggettate (si può dire illegittimamente) alla stessa disciplina degli strumenti ad aria o gas compressi liberalizzati [3].


Sono infine considerate armi comuni da sparo anche le armi "da bersaglio da sala" (spesso anche dette "Flobert") ed i lanciarazzi, sia quelli di tipo "Very" che gli strumenti da salve che possono anche lanciare piccoli artifizi (si veda la pagina specifica).


Tra le armi comuni da sparo non rientrano però quelle antiche, che costituiscono una categoria a parte.


[1] art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110


[2] art. 11 L. 29 dicembre 1999, n. 526 e Decreto del Ministero dell'Interno del 9 agosto 2001, n. 362


[3] la L. 526/99 ha delegato il Ministero dell'Interno limitatamente alla regolamentazione della verifica di conformità, dell'immatricolazione, dell'acquisto, della cessione e del comodato dei soli strumenti ad aria o gas compressi; il D.M. 362/2001 ha esteso la regolamentazione a numerosi altri ambiti, spesso contraddicendo la Legge, ed allargandone l'applicazione anche alle repliche ad avancarica

 
 
 

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