Armi bianche
- DirittoArmi.it
- 15 mar 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 2 dic 2024
Sono armi proprie bianche quelle diverse dalle armi da sparo e la cui destinazione principale è l'offesa della persona, le più comuni delle quali sono pugnali, baionette, spade, mazze, manganelli, noccoliere (tirapugni) [1].
Sono assimilate alle armi proprie bianche, in quanto non da sparo, anche gli storditori elettrici (ad es. i TASER) e le bombolette contenenti sostanze irritanti che non possiedano le caratteristiche che ne rendono liberi l'acquisto, la detenzione ed il porto [2].
Non sono invece considerati armi gli strumenti sportivi quali archi, balestre, fucili da sub e tutti quelli che oggi hanno una destinazione principale diversa dall'offesa della persona, indipendentemente dal fatto che possano occasionalmente essere usati per offendere o che in passato abbiano avuto largo impiego come armi (anche in contesti bellici), nonché gli strumenti finalizzati all'esercizio di particolari discipline sportive (ad es. le katane) se privi di affilatura. Lo stesso discorso si applica ai c.d. "complementi di divisa" (spade, spadini, pugnali), anche questi a condizione che non presentino punta o affilatura e pertanto si intendono assolutamente liberi ed inoffensivi, proprio per causa della loro unica funzione estetica [3].
[1] sul punto vedasi anche art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110, e la recente giurisprudenza che tenderebbe a considerare noccoliere e manganelli come strumenti atti ad offendere
[3] Circ. Min. Int. 557/PAS/U/000644/10171(20) del 17 gennaio 2020
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