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Acquisto di armi, munizioni ed esplodenti

L'acquisto di armi proprie o di esplodenti (incluse le munizioni) è in via generale consentito ai titolari di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore [1]. Il nulla osta viene rilasciato in doppio originale, uno per il venditore ed uno per l'acquirente, ed autorizza anche al trasporto dell'arma fino al luogo dove poi sarà detenuta; può essere rilasciato anche per più armi e per munizioni da detenersi assieme e può essere utilizzato anche per acquistare armi da privati. Per i documenti richiesti si veda la guida specifica; la richiesta è in carta libera.


Il porto d'armi consente invece l'acquisto (ed il trasporto) di tutte le tipologie di armi consentite ai privati [2], non solo quelle di cui autorizza il porto. Considerando che la documentazione richiesta per il rilascio del porto di fucile per il tiro a volo è analoga a quella richiesta per il nulla osta, non di rado capita che siano i funzionari di PS a consigliare di richiedere questo invece del nulla osta.


I titolari di licenza di collezione o raccolta per armi antiche, artistiche, rare e d'importanza storica possono acquistare queste tipologie di armi anche in assenza di altri titoli autorizzativi [3]. La licenza di collezione per armi comuni da sparo e le altre licenze di collezione invece non abilitano all'acquisto di armi, per cui il titolare deve essere titolare di porto d'armi o munirsi di volta in volta di nulla osta all'acquisto.


L'operazione di acquisto è registrata dall'armaiolo sul registro delle operazioni giornaliere. Viene inoltre in genere rilasciata una dichiarazione di vendita da consegnarsi all'Ufficio di PS assieme alla denuncia, per attestare la "legittimità" della provenienza: si tratta di una utile consuetudine, ma non vi è in realtà alcun obbligo né per l'armaiolo di rilasciare tale dichiarazione, né per l'acquirente di consegnare una tale dichiarazione all'Ufficio di PS [4], che ha altri strumenti per verificare la correttezza delle operazioni di compravendita [5].


Armi di cat. A6, A7 ed A8

Per l'acquisto di armi delle categorie A6 (armi demilitarizzate) ed A7 (armi con caricatori "ad alta capacità") non è sufficiente il titolo d'acquisto ma l'acquirente deve anche qualificato come "tiratore sportivo" o deve essere titolare di specifica licenza di collezione [6]. Non è più consentito invece l'acquisto delle armi di cat. A8, se non per successione per causa di morte. Per l'acquisto dei caricatori "ad alta capacità" è necessario ugualmente essere "tiratori sportivi", per quanto paradossalmente non essendo parti di arma non è richiesto alcun titolo per l'acquisto (ad es. chi è iscritto ad un TSN ma non è titolare di porto d'armi può acquistarne legalmente!).


Acquisto per corrispondenza

Ovviamente le armi, le munizioni e gli esplodenti possono essere acquistate anche da privati che li cedano. In tal caso è opportuno verificare che le armi o gli esplodenti siano detenuti legalmente dal cedente, mediante la visione e la conservazione di una copia della denuncia di detenzione, e redigere una scrittura privata di cessione per formalizzare il trasferimento della proprietà con specificazione di data e ora ai fini della denuncia. Ovviamente l'acquirente deve essere autorizzato all'acquisto di armi o esplodenti [1], ma non è richiesta alcuna autorizzazione per il cessionario che quindi può legittimamente essere sprovvisto di porto d'armi.


Per l'acquisto di armi per successione per causa di morte (eredità) e per l'acquisto di armi per corrispondenza si vedano le pagine specifiche.






[3] art. 11 D.M. 14 aprile 1982


[4] si veda l'approfondimento sulle consuetudini irregolari nella denuncia delle armi


[5] la vendita è registrata sui registri delle operazioni giornaliere di cui agli artt. 35 e 55 TULPS e periodicamente comunicata all'Autorità di PS



 
 
 

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