Diritto delle armi e Diritto alle armi. Dedicato ai Cittadini, sconsigliato ai sudditi.
Domande frequenti (F.A.Q.)
su armi, munizioni ed esplodenti
Che differenza c'è tra porto e trasporto?
Il porto consiste nell'avere la disponibilità immediata dell'arma, mentre il trasporto consiste nel mero trasferimento dell'arma e delle munizioni come oggetti inerti (ad es. in un contenitore chiuso, scarica e con munizioni imballate a parte).
NOTA: si considera porto anche quello dell'arma scarica, in quanto può comunque essere usata per minacciare o intimidire. Inoltre sarebbe troppo facile liberarsi delle munizioni e sostenere che l'arma era solo trasportata.
Riferimenti:
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Argomenti:
Licenze di porto d'armi
Chi può richiedere il porto d'armi per difesa personale?
Il porto d'armi per difesa personale può essere richiesto esclusivamente da chi, per la propria condizione personale (ad es. professione, esposizione mediatica o politica) possa dimostrare di avere bisogno di girare armato. Negli ultimi anni i criteri per il rilascio del porto d'armi per difesa personale sono diventati molto restrittivi, motivo per cui attualmente ve ne sono meno di 15mila in corso di validità.
Una specifica licenza di porto d'armi per difesa personale viene rilasciata alle guardie particolari giurate (GPG).
Riferimenti:
Artt. 42 e 138 T.U.L.P.S.
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Licenze di porto d'armi
Col porto d'armi sportivo posso girare armato?
La licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo consente il porto delle armi lunghe esclusivamente durante la pratica dell'attività sportiva, e più in generale il trasporto senza limiti di luogo o orario di tutte le armi.
Riferimenti:
Art. 42 T.U.L.P.S.
L. 18 giugno 1969, n. 323
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Licenze di porto d'armi
Col porto di fucile posso acquistare e fare sport con pistole?
Tutte le licenze di porto d'armi consentono l'acquisto ed il trasporto di tutte le tipologie di armi proprie detenibili dai privati, incluse le armi comuni da sparo (sia lunghe che corte) e le armi antiche.
Nei poligoni e sui campi di tiro, purché non siano aperti al pubblico, chiunque può portare armi di ogni tipologia anche senza specifica licenza, per cui il titolare di porto di fucile può tranquillamente usare armi corte.
Riferimenti:
Art. 35 T.U.L.P.S.
Artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895
L. 18 giugno 1969, n. 323
Circ. Min. Int. 14 febbraio 1998
Argomenti:
Acquisto di armi ed esplodenti, Licenze di porto d'armi
Come devo detenere le mie armi e munizioni?
La legge non impone misure di sicurezza precise, si richiama genericamente alla diligente custodia. I Questori possono imporre misure di sicurezza particolari ai collezionisti (armadi blindati, allarmi, protezioni passive).
La giurisprudenza costante ha chiarito che il detentore non collezionista non ha l'obbligo di armadio blindato o cassaforte né altri particolari, purché sia prevenuto in generale il furto o l'impossessamento da parte di minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti.
Riferimenti:
Artt. 20 e 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110
Argomenti:
Detenzione di armi ed esplodenti, Custodia e sicurezza, Collezione di armi
Come si acquista un'arma da fuoco?
L'acquisto di armi da fuoco (così come ogni altra arma propria detenibile dai cittadini) è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza. Le armi possono quindi essere acquistate da titolari di licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto di armi e/o munizioni rilasciato dal Questore.
I titolari di licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica possono acquistare le armi di cui alla licenza anche senza essere titolari di porto d'armi o di nulla osta.
Riferimenti:
Art. 35 T.U.L.P.S.
D.M. 14 aprile 1982
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Acquisto di armi ed esplodenti
Come si ottiene il porto d'armi?
La licenza di porto d'armi deve essere richiesta al Prefetto o al Questore di residenza o domicilio, anche tramite gli uffici locali (commissariati di P.S. o Comandi CC). Nello specifico il Prefetto rilascia il porto di pistola mentre il Questore rilascia il porto di fucile, che sia per uso di caccia, per l'esercizio del tiro a volo (anche detto "sportivo") o per difesa personale.
La richiesta è in bollo (16 euro) e deve essere accompagnata da fototessera, certificato di idoneità al maneggio delle armi (solo per il primo rilascio), certificazione medica rilasciata dalla ASL o da un ufficiale medico, ricevuta di versamento del costo del libretto e una seconda marca da bollo da apporre sulla licenza. A seconda della specifica licenza possono essere richiesti ulteriori documenti o versamenti.
Riferimenti:
Art. 42 T.U.L.P.S.
Argomenti:
Licenze di porto d'armi
Come si presenta la denuncia di armi e/o munizioni?
Le armi, le munizioni e gli esplodenti per i quali è previsto vanno denunciati all'Ufficio locali di PS o, in assenza, al Comando dei Carabinieri competente per il luogo in cui sono detenuti. La denuncia è esente da bollo e deve indicare le generalità del detentore ed il luogo in cui le armi sono detenute, con indicazione precisa delle caratteristiche delle armi (produttore, modello, calibro, matricola...). Si presenta in doppia copia, di cui una deve essere rilasciata immediatamente per ricevuta dall'ufficio a cui viene presentata.
La denuncia può essere inviata anche via PEC.
Nella denuncia di armi devono essere ri-elencate tutte le armi già detenute dal denunciante, anche se detenute in luoghi diversi.
NOTA: è illegittimo e vessatorio rifiutarsi di accettare denunce redatte dal denunciante per imporre di presentare denuncia solo se compilata dall'ufficio che la deve ricevere, o imporre di riconsegnare le vecchie denunce per rilasciarne una "aggiornata". Entrambe queste consuetudini illegali possono essere molto rischiose per il denunciante in caso di errori commessi dall'ufficio che compila o sostituisce la denuncia, in quanto la responsabilità di quanto scritto è sempre ed esclusivamente del denunciante.
Riferimenti:
Art. 38 T.U.L.P.S.
Artt. 15 e 58 Reg. T.U.L.P.S.
Argomenti:
Denuncia di armi ed esplodenti, Detenzione di armi ed esplodenti
Cosa devo fare se trovo o eredito un'arma?
Chiunque rinviene armi deve fare immediatamente denuncia di rinvenimento all'Autorità di P.S. e, se non si individuano i legittimi proprietari o comunque non risultino oggetto di reati commessi con esse, può richiedere di diventarne proprietario. Nel caso in cui il soggetto non sia titolare di licenza di porto d'armi e non intenda richiederlo, deve richiedere un nulla osta al Questore.
Lo stesso vale per le armi appartenute a persone decedute. Nel caso in cui nessuno degli eredi sia titolare di licenza di porto le armi possono inoltre essere cedute (definitivamente o solo in custodia) ad un terzo titolato.
NOTA: le questioni civilistiche inerenti la successione non sono di competenza dell'Autorità di P.S., la quale deve esclusivamente assicurarsi che ad ogni arma corrisponda un soggetto responsabile per la sua custodia. Richieste di dichiarazioni di tutti gli eredi, o analoghe, sono del tutto illegittime.
Riferimenti:
Art. 20 L. 18 aprile 1975, n. 110
Argomenti:
Denuncia di armi ed esplodenti, Detenzione di armi ed esplodenti
Devo denunciare i caricatori?
I caricatori per armi comuni da sparo devono essere denunciati solo se di capacità superiore a dieci colpi (per arma lunga) o a venti colpi (per arma corta).
Per detenere i caricatori soggetti a denuncia (acquistati dopo il 13 giugno 2017) occorre essere qualificato come "tiratore sportivo" o essere titolare di licenza di collezione per armi A6, A7 o A8.
NOTA: le lastrine di caricamento, che non sono propriamente caricatori, ed i serbatoi fissi non si considerano da denunciare.
Riferimenti:
Art. 38 T.U.L.P.S.
Art. 697 C.P.
Art. 2 L. 18 aprile 1975, n. 110
Argomenti:
Denuncia di armi ed esplodenti, Detenzione di armi ed esplodenti, Accessori per armi
Devo denunciare le munizioni che sparo?
Poiché non si denuncia l'acquisto ma la detenzione, la denuncia delle munizioni è obbligatoria solo per quelle effettivamente detenute al momento in cui la denuncia viene presentata. Per questo motivo le munizioni acquistate (o caricate) e sparate entro 72 ore non sono soggette all'obbligo di denuncia. In ogni caso rimangono validi i limiti al deposito senza licenza ed al trasporto di munizioni.
Allo stesso modo non vi è l'obbligo di denunciare il consumo delle munizioni già denunciate e successivamente consumate.
NOTA: denunciare la detenzione di munizioni già consumate al momento della denuncia (quindi non più detenute) può essere considerato un illecito amministrativo e penale.
Riferimenti:
Art. 38 T.U.L.P.S.
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Detenzione di armi ed esplodenti
I coltelli e i pugnali sono armi?
I coltelli ed i pugnali sono oggetti distinti e trattati molto diversamente dalla legge. I coltelli infatti, caratterizzati da un solo filo, sono assimilati agli strumenti (come le roncole, le asce, i falcetti) e possono essere portati solo con giustificato motivo; i pugnali al contrario, essendo caratterizzati dal due fili, sono considerati armi proprie e, non esistendo una specifica licenza di porto, non ne è mai consentito il porto.
NOTA: a differenza delle armi comuni da sparo, per cui il porto è vietato solo in luogo pubblico o aperto al pubblico, il porto delle altre armi proprie è vietato più genericamente al di fuori dell'abitazione e delle sue appartenenze.
Riferimenti:
art. 30 T.U.L.P.S.
art. 699 C.P.
artt. 45 e 80 Reg. T.U.L.P.S.
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
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